

Dicembre 2025
A cura di Laura Calvaresi e Arianna Capriotti
Il documento che oggi presentiamo ci farà vivere un vero viaggio nelle vie dell’Ascoli medievale, dandoci uno spaccato dell’urbanistica e della vita quotidiana dell’epoca. Se infatti i testi legislativi cittadini, ovvero i trecenteschi Statuti del Comune e del Popolo, regolamentavano tutti gli aspetti del governo della città, con questo documento viene estrapolata e stabilita una legislazione più specifica in materia di urbanistica.
Si tratta dello Statuto del Vialato, raccolto in un volume pergamenaceo, che risale all’anno 1451 e attiene all’Ufficio del Vialato e dei Danni Dati. Dall’introduzione apprendiamo che il notaio Barnaba di Andrea di Cingoli ha avuto il mandato dagli Anziani in accordo con il tesoriere della città, ser Matteo de Peroctis e del pontefice, di esemplare una copia degli Statuti perché gli originali erano diventati di difficile lettura (a causa dell’«obscuritatem et obfuscationem»). Il volume è uno dei pochi scritti salvati dall’incendio del 1535 nel Palazzo dei Capitani, da cui il nostro progetto del Documento del Mese è partito, che distrusse quasi completamente la documentazione ascolana medievale prodotta dal Comune ed è composto da 32 carte, delle quali il testo degli statuti occupa le prime 21. Le carte seguenti fino alla 30 contengono interventi successivi in materia. La carta 30 e la carta 31 contengono un testo scritto su due colonne, in gotica, probabilmente di argomento filosofico, con ai margini annotazioni che rimandano agli Statuti e alla loro vita nel tempo. Le rubriche sono 89, scritte in rosso e presentano decorazioni nei capilettera. L’intento decorativo del volume è marcato, in particolare alcune rubriche sono degne di nota perché accompagnate da disegni eseguiti con un pennino molto sottile. Emblematico il disegno che si trova a carta 6r e che accompagna la rubrica XVII («De pena extraentium terminos»), nel quale si vede un uomo che sta togliendo il paletto di un confine, su istigazione di un cattivo diavoletto che, appollaiato sulla sua schiena, lo spinge a compiere il misfatto. Così pure a carta 7v un’immagine accompagna la rubrica XXII, «De arboribus removendis et lamis», nella quale si vede un uomo alzare una scure vicino un albero che, già tagliato, è caduto a terra, mentre alle sue spalle si intravede un piccolo bosco, dove ogni albero acquista una propria identità.
Il Viale, cioè la persona eletta per l’Ufficio del Vialato, era un funzionario che aveva l’incarico di custodire i ponti, le strade e le fontane. Doveva essere un cittadino straniero e aveva alle sue dipendenze un notaio e alcune persone che sapevano maneggiare le armi. Questo incarico durava sei mesi, e non poteva essere riconfermato. Tra i compiti di questo ufficio rientrava anche la possibilità di compiere vere e proprie indagini e l’obbligo di comminare multe a chi contravveniva le disposizioni degli Statuti, come si può vedere dalle numerose pene pecuniarie che erano previste negli stessi, che prevedevano spesso il pagamento di soldi o denari come corrispettivo, in quanto l’incarico comprendeva anche la giurisdizione sui danni dati.
Gran parte delle sue funzioni erano legate al decoro pubblico, ma anche alla pubblica utilità, fino ad arrivare a veri e propri provvedimenti di sanità pubblica. Ad esempio nessuno poteva ingombrare le strade con immondizie o sozzure (si veda la rubrica XI c. 5r, «De pena incomborantis via publicas et privatas», che puniva chiunque avesse ingombrato o sporcato le vie pubbliche e private con «sucçura», c. 5r e la rubrica XXIII «De turpitudinibus et suçuris non fiendis», c. 7rv). Non era lecito inoltre far circolare per la città i maiali e le scrofe (rubrica LXXVII), fare roghi (rubrica LXXVIII), ma anche vendere le pelli di animali ancora vivi (rubrica LXXIX) e fare corde con gli intestini animali dentro lo spazio cittadino (rubrica LXXII), tutto questo «ad decorem civitatis» (carta 18r). la rubrica LXXIII (carta 17v), inoltre, stabiliva che non si potesse sostare con gli asini nelle piazze del comune nei giorni di giovedì e sabato.
Era vietato anche intraprendere attività che potevano arrecare fastidio alla popolazione per il forte odore e i miasmi emanati, come ad esempio l’attività della concia nei borghi abitati, vicino alla propria casa e alle porte della città entro dieci canne di distanza e nei pressi delle strade per due canne (la rubrica XXIV, c. 8r, de businia non fienda). Inoltre, non era possibile portare bestie al pascolo in alcuni precisi luoghi della città (rubrica XLVIII, «Quod castrati carfanei non stent in valle trunti», cc. 13v, 14r).
Veniva poi legiferato dettagliatamente il commercio delle carni, con ben sei rubriche che danno accurate disposizioni sulle modalità di tenuta dei banchi dei macellai, sulla vendita e i prezzi della merce. Oltre alle regole funzionali all’igiene pubblica e al mercato, si prescriveva anche l’assaggio delle carni che doveva essere commissionato da parte degli anziani, «domini Antiani populi dicte civitatis teneantur et debeantur semel quolibet mense fieri facere assagium de carnibus castratinis et porcinis secrete per illum» e che serviva a certificare il valore delle stesse (rubrica LXXXI, c. 19 rv).
Non mancano, inoltre, negli Statuti del Vialato riferimenti ad alcuni specifici luoghi cittadini; ad esempio si può leggere una rubrica che fa a riferimento a Campo Parignano, la n. XVIII (c. 6v); una rubrica, la n. XIX, che tratta delle pietre che non si potevano estrarre dal fiume Castellano (c. 6v); una che cita il territorio di Colonnata (la n. LXXVI, c. 18r). Quest’ultima, come pure la rubrica LXXV (entrambe alla carta 18r), riguarda la manifattura tessile, in quanto veniva disposto di non rompere canapa e lino (la «rottura» o «macingolatura» era una fase della lavorazione della canapa) entro i confini della città di Ascoli e del fiume Chiaro, nelle vie pubbliche e private, e nello specifico in un luogo detto “Furcha”. Sempre la rubrica LXXVI stabilisce, più nello specifico, che gli uomini di Colonnata non debbano exturare gurgites e che nessuno ponga la canapa nella fossa in Campo Parignano o la estragga dal maceratoio.
Tutto ciò è lo specchio della realtà storica cittadina e del suo sviluppo commerciale, agevolato dalla legislazione del Comune in materia. In questo quadro appare interessante sottolineare che nel 1414, accanto alla coltivazione dei due prodotti tessili già citati, risultava notevole anche la coltura dello zafferano (Paoletti, op. cit., p. 110). A tal proposito, nella rubrica LIII degli Statuti (c. 15r) è prevista una pena di cento soldi di denari per chiunque personalmente o con animali di piccola o grande taglia danneggiasse il raccolto dello zafferano o ne raccogliesse o carpisse i bulbi. Il Fabiani, inoltre, riporta come negli Statuti sopra la Riscossione delle gabelle del 1397 si stabilisca la stessa pena per chiunque compia il misfatto. Probabilmente, secondo lo studioso, questa misura fu resa necessaria perché questa spezia cresceva anche allo stato libero lungo le vie e attorno alla cinta muraria e quindi chiunque lo poteva carpire (Fabiani, op. cit., p. 339). La sua coltivazione però era molto più estesa, difatti sempre lo stesso Fabiani riporta un aneddoto su un certo Ippolito detto Zafferano, che durante le competizioni tra Ascoli e Fermo per il possesso del castello di quest’ultimo nel 1535, pare fosse trascinato a pubblico ludibrio lungo le vie della città, al grido di «Ecco lo Zafferano! Chi ne vuole una libra o bolognino?» (ibidem). Lo studioso sottolinea, inoltre, come negli Statuti del Popolo non ci fosse riferimento a questo tipo di coltivazione, ma che essa doveva essere tuttavia ben sviluppata nella zona, come ad esempio si può vedere da un atto del 1481 rogato in Ripaberarda, che fa comprendere come la sua coltivazione fosse diffusa anche al contado e alle zone limitrofe e ciò induce a pensare che fosse coltivato in numerosi luoghi del territorio Piceno, specialmente vicino le tintorie poiché veniva usato come spezia e per tingere in giallo la seta. Si tratterebbe quindi, per la quanto riguarda la rubrica LIII degli Statuti del Vialato, di un articolo che si è dovuto inserire ex novo, questo ci può indurre a pensare che questo tipo di coltura fosse aumentata rispetto al secolo precedente, tanto da necessitare di una regolamentazione specifica.
A differenza dello zafferano, per le strade della città c’era qualcosa che non avremmo potuto incontrare, ad esempio era vietato spandere per vendere mandorle verdi o acerbe (rubrica XLV, c. 12v, «De amindolis recentibus non vendendis»), ma anche uve in alcuni momenti dell’anno (come si può vedere dalla rubrica XLIV, «De uvis non vendendis certis temporibus», c. 12rv). Queste misure avevano sia una protezione commerciale che sanitaria, cosa che rende ancora più evidente quanto il commercio fosse legato alla città.
Sicuramente in città era invece molto facile imbattersi in edicole con immagini sacre. La rubrica LXXI ci dà una testimonianza di quanto queste potessero essere diffuse nello spazio urbano e anche della sensibilità religiosa dell’epoca. Infatti vieta di fare «sucura turpitudine … ante conam Beate Marie Virginis», cioè di non commettere azioni disoneste dovunque fosse dipinta un’immagine della Vergine Maria, nella piazza superiore (attuale Piazza Roma, sede tra il Medioevo e il Rinascimento di alcuni commerci tra i quali bisogna annoverare quello della carne e del grano) oppure negli altri luoghi della città dove si trovasse un’icona (c. 17v).
Questa sensibilità religiosa la ritroviamo anche nel fatto che proprio le prime rubriche (III-V) degli Statuti sono dedicate alle festività religiose, di cui il Viale doveva garantire il rispetto come primo compito. In particolare la rubrica V fa riferimento ai giorni festivi in cui ai tintori e agli altri lavoratori era vietato lavorare. Tra queste feste da osservare troviamo anche «festum nativitas domini nostri Iesu Christi cum diebus duobus sequentibus» (rubrica III, c. 3r), la festa del Natale che stiamo vivendo in questi giorni e per la quale le nostre città si vanno riempiendo di luminarie e decorazioni, per cui possiamo notare la corretta tenuta e pulizia delle strade e delle città, aspetto che, come abbiamo visto, era di cruciale importanza anche nel Medioevo.
Bibliografia
Castelli L., Castelli P.B., Campo Parignano in Ascoli Piceno, Ancarano, Stampitalia, 2009;
Di Stefano E., Produzione e commercio dello zafferano marchigiano nel basso Medioevo, Estratto da «Proposte e ricerche», n. 59, anno XXX, estate/autunno 2007, Senigallia, Libreria Il sapere nuovo, 2007, p. 126-141;
Fabiani G., Ascoli nel Quattrocento, vol. I, Ascoli Piceno, Società Tipolitografica Editrice, 1950;
Gagliardi G., Le piazze di Ascoli, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, 1996;
Guidotti F., Ascoli e le sue magistrature nel secolo XVI, Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Teramo, Anno Accademico 2003-2004;
Luna L., La canapa ascolana. Una coltura secolare soppiantata dal nylon, in «Flash: quattordicinale di vita picena», a. 13, n. 172 (lug.1992), p.26-31;
Mariani G., Statuti comunali del Piceno nei secoli 14.-18.: regesti illustrati, prefazioni di Cecchi D., Bulgarelli S.; postfazioni di Falaschi P.L., Carassai M., Ancona, Consiglio regionale, 2018;
Mariotti C., Il Palazzo del Comune di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Giuseppe Cesari Editore, 1905;
Paoletti F., Studio sull’economia ascolana dal Medioevo al sec. 19.: con particolare riferimento alle fiere, Ascoli Piceno, Angelini, 2004;
Statuti di Ascoli Piceno, a cura di Breschi G., Vignuzzi U., Comune di Ascoli Piceno, 2004, 2 voll.











































