La sala di studio è aperta al pubblico tutti i giorni feriali con il seguente orario:
lunedì, mercoledì, venerdì : ore 8:30-13:30
martedì e giovedì: ore 8:30-13:30  / 15:00-17:30 (aperture pomeridiane sospese luglio e agosto)
Il prelievo della documentazione viene effettuato dalle ore 8:30 alle ore 12:00
Nei giorni di apertura pomeridiana il materiale potrà essere richiesto dalle 15:00 alle 17:00

Per accedere alla sala studio è necessario compilare il modulo scaricabile nel link sottostante. Una volta compilato, potrete inviarlo via mail all’indirizzo as-ap@cultura.gov.it, allegando una scansione fronte-retro di un documento in corso di validità.

MODULO DOMANDA DI STUDIO

Responsabile: Giuseppe dell’Anno (0736.264599 – giuseppe.dellanno@cultura.gov.it)

Norme che regolano la frequenza della sala di studio

  • La frequenza della sala di studio è libera e gratuita ma per essere ammessi occorre l’autorizzazione del direttore, valida per l’anno solare in corso, e rilasciata con immediatezza a seguito di richiesta compilata nell’apposito modulo, in distribuzione in sala, e dietro esibizione di un documento di identità;
  • nella domanda l’utente deve specificare, tra l’altro, l’argomento della ricerca. Per ogni argomento infatti va fatta una diversa domanda;
  • è vietato introdurre in sala di studio, che è sottoposta ad impianto di videosorveglianza, borse, cartelle ed altri contenitori;
  • l’utente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze giornaliere;
  • gli inventari e gli altri strumenti di corredo dei fondi archivistici sono liberamente consultabili;
  • la Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione i documenti che si presentino in cattivo stato di conservazione;
  • la richiesta del materiale documentario va effettuata sugli appositi moduli ed è evasa in un tempo massimo di 20 minuti;
  • è vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l’integrità, provocare danni di qualsiasi natura e alterare l’ordine della documentazione archivistica;
  • salvo casi particolari, la cui regolazione è lasciata all’iniziativa del responsabile di sala, è consentita la consultazione di n.5 pezzi nell’apertura antimeridiana e di n. 5 pezzi nell’apertura pomeridiana (martedì e giovedì);
  • l’autorizzazione alla consultazione è strettamente personale;
  • agli utenti è consentito l’uso del personal computer;
  • gli utenti della sala di studio possono consultare, compilando la richiesta sugli appositi modelli, i volumi della biblioteca interna dell’Istituto che ritengano utili per le loro ricerche;
  • l’utente può richiedere fotocopie, copie da riversamento da banca dati (su supporto proprio), stampe da banca dati, della documentazione consultata e di riprodurre con mezzi propri utilizzando per la richiesta gli appositi moduli in distribuzione;
  • gli utenti che accedono all’Istituto per motivi “non di studio” sono tenuti ugualmente al rispetto delle presenti norme.

Per quanto non precisato da quanto sopra si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di Stato (R.D. 1163/1911, D.P.R. 1409/1963, D.P.R. 854/1975, Codice dei Beni Culturali approvato con D.L. 22/01/2004 n. 42).

Il trattamento dei dati personali degli utenti dell’Istituto è effettuato per i soli fini connessi all’esercizio della disciplina che regola i rapporti tra Archivio e gli stessi, in conformità alle norme (D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali).

Consultabilità dei documenti (D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, artt. 122 e sgg.)

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione

  • di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, individuati dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
  • di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data;
  • di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, che diventano consultabili settanta anni dopo la loro data.

Anteriormente al decorso dei termini sopraindicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
Gli archivi privati e degli Enti Pubblici depositati negli Archivi di Stato sono assoggettati alle stesse limitazioni.
Gli studiosi possono consultare gli atti riservati per scopi storici prima della scadenza del termine solo con un’autorizzazione rilasciata dal Ministro dell’Interno, dietro i pareri del Direttore dell’Archivio di Stato e udita la speciale commissione istituita presso lo stesso Ministero.
I documenti riservati, una volta consultati, non possono essere diffusi.
Riguardo all’uso dei dati personali e di altre informazioni ricavabili dalla consultazione presso gli Archivi di Stato si fa riferimento al Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi storici (G.U. 5 aprile 2001, n. 80).